Il Revisore Unico
L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992.
Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
Al revisore spetta un’indennità annua determinata dall’assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
Il revisore relaziona annualmente all’assemblea sui risultati dell’attività svolta.
Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
Al revisore spetta un’indennità annua determinata dall’assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
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Sede Legale
Via della Pace, 37 – Loc. Renaccio – 53100 Siena
Sede Operativa
P.zza S. Maria in Gradi n. 4, 52100 – Arezzo
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