Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Il decreto 33 del 2013 ha introdotto delle specifiche sanzioni pecuniarie nel caso in cui gli amministratori (organi di indirizzo politico) non forniscano tutti i dati sulla propria situazione patrimoniale, compensi e partecipazioni azionarie, ecc.
Le stesse sanzioni previste per chi non ha comunicato i dati sono applicate anche a chi non pubblica i dati una volta forniti dagli amministratori. La sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro. La legge richiede che il testo dell’articolo 47 “Sanzioni per casi specifici” sia riportato per intero nel sito istituzionale di ogni ente.
Essendo componenti dell’Organo di Indirizzo politico (l’Assemblea) i SINDACI dei vari Comuni facenti parte di ATO TOSCANA SUD e specificato che gli stessi non ricevono da questo ENTE alcun compenso né rimborso spesa, per dati riguardanti la loro situazione patrimoniale e partecipazioni azionarie si fa rinvio all’analoga sezione (Amministrazione trasparente / Organi di indirizzo politico – amministrativo) del Comune di appartenenza.
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 47
“Sanzioni per casi specifici”
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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